La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato che, dopo aver stipulato un concordato in appello, contestava la mancata applicazione di una circostanza attenuante. La Suprema Corte ha chiarito che il concordato in appello limita fortemente le possibilità di ricorso, precludendo doglianze su punti già oggetto di rinuncia o non inclusi nell'accordo stesso. Poiché l'accordo sulla pena non prevedeva l'attenuante richiesta, l'imputato non ha il diritto di dolersene in sede di legittimità.
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