L'Imputato ha concordato una pena con la Procura per violazioni in materia di stupefacenti ed evasione. Successivamente, il difensore ha promosso ricorso contro patteggiamento contestando la carenza di motivazione del giudice sulle cause di non punibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso senza formalità. La legge fissa limiti stringenti all'impugnazione della pena concordata, ammettendo il reclamo solo per vizi di volontà, difetto di correlazione tra accordo e decisione, errata qualificazione o illegalità della pena. Inoltre, il giudice di merito aveva già valutato gli atti escludendo qualsiasi motivo di proscioglimento immediato. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, condannando il ricorrente alle spese e a una sanzione di tremila euro.
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