Una conducente, condannata per omicidio stradale a seguito di patteggiamento, impugna la sentenza. Contesta la condanna a pagare le spese legali a un'associazione di vittime della strada e la revoca della patente. La Cassazione rigetta il ricorso. Stabilisce che la costituzione di parte civile di un'associazione è legittima quando il reato lede il suo scopo statutario, anche senza un legame territoriale specifico. Inoltre, la Corte conferma che la revoca della patente è una misura giustificata dalla concreta pericolosità della guida, non in contrasto con la concessione della sospensione condizionale della pena. L'automobilista perde il ricorso.
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