Il caso nasce dal danneggiamento di un immobile causato dai lavori dei vicini del piano superiore. Le parti stipulano un accordo transattivo per la messa in sicurezza, che i vicini non rispettano. Il proprietario chiede quindi l'adempimento e il risarcimento. La Corte d'Appello riconosce il danno da mancato godimento dell'immobile, quantificandolo in base al valore locativo. I vicini ricorrono in Cassazione, sostenendo che il danno non fosse provato. La Suprema Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale del proprietario. Conferma che l'inagibilità assoluta di un locale consente di presumere l'esistenza di un danno da mancato godimento, stimabile sulla base dei canoni di locazione di mercato, senza necessità di provare specifiche occasioni di affitto perdute. Le spese di giudizio vengono compensate.
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