Una società di noleggio auto ha citato in giudizio una compagnia assicurativa per ottenere il rimborso dei costi di un veicolo sostitutivo fornito a un automobilista dopo un sinistro. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi inferiori, ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il danno da fermo tecnico non è automatico (non è 'in re ipsa') ma deve essere provato. Sebbene la prova possa basarsi su presunzioni, come la spesa per il noleggio, questa non è sufficiente se gli elementi forniti sono generici o contraddittori, come una durata del noleggio sproporzionata rispetto ai tempi di riparazione.
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