Un imputato per rapina pluriaggravata, sottoposto a custodia in carcere, ha chiesto la scarcerazione sostenendo il superamento dei termini di custodia cautelare di primo grado. Dopo l'emissione del giudizio immediato, l'accusato aveva scelto il rito abbreviato, ritenendo che i tempi ridotti dovessero applicarsi retroattivamente all'intera fase processuale. I giudici di merito hanno rigettato l'istanza, considerando valido il recupero osmotico del periodo non sfruttato nelle indagini preliminari. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione e dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. La Suprema Corte ha chiarito che il passaggio al rito speciale non cancella le regole ordinarie della frazione precedente, mantenendo pienamente efficace la misura restrittiva.
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