L'imputato, usufruttuario di un immobile e nominato custode giudiziario del bene sottoposto a sequestro, contesta la condanna per reati edilizi e violazione dei sigilli. La difesa sostiene la semplice titolarità dell'usufrutto e l'assenza di prove dirette sulla manomissione materiale dei vincoli imposti dall'autorità. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. I giudici evidenziano che l'usufruttuario risponde delle opere abusive quando emergono elementi concreti quali la presenza sul cantiere, l'interesse diretto ai lavori e la presentazione di pratiche edilizie. Inoltre, grava sul custode l'onere di vigilare costantemente sul bene sequestrato: la prosecuzione dei lavori senza tempestiva segnalazione all'autorità dimostra la violazione dei sigilli. Il ricorrente perde il giudizio, subisce la conferma della pena e la condanna al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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