Un garante ha impugnato una sentenza che confermava un decreto ingiuntivo, contestando la procedura di verifica della sua firma sulla garanzia e sostenendo l'interruzione del processo a causa del fallimento del debitore principale. La Corte d'Appello ha respinto l'appello, chiarendo che la procedura di verificazione della firma è legittima anche senza il deposito immediato dell'originale e che il fallimento del debitore non interrompe il giudizio contro il garante coobbligato, data la scindibilità delle cause. L'analisi del caso verte sul corretto iter del disconoscimento firma fideiussione.
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