Un cittadino ricorre in Cassazione dopo che i giudici di secondo grado hanno assolto una giornalista e il direttore di una testata dal reato di diffamazione a mezzo stampa. Gli articoli attribuivano al cittadino la guida di un clan criminale coinvolto in scontri armati, basandosi su indiscrezioni di paese e su ipotesi investigative ancora embrionali. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, evidenziando come i limiti tra cronaca giudiziaria e diffamazione impongano al giornalista la verifica rigorosa delle fonti. Non basta un'ipotetica verosimiglianza per bollare un soggetto come capo di un sodalizio mafioso, specie quando gli sviluppi d'indagine smentiscono le accuse originarie. Per tali ragioni, la Suprema Corte annulla la sentenza agli effetti civili, rinviando la causa al giudice civile d'appello per la valutazione del risarcimento dei danni patiti dalla parte offesa.
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