Un proprietario di un immobile vicino al mare presentava una variazione catastale per modifiche interne proponendo la categoria economica. L'Agenzia delle Entrate rettificava la classificazione attribuendo la categoria dei villini, motivando la scelta con la presenza di due giardini e l'ubicazione pregevole. Il cittadino proponeva ricorso contestando la carenza di motivazione e la produzione tardiva di documenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che nel riclassamento catastale derivante da procedura informatica l'obbligo motivazionale è assolto indicando i dati attribuiti se la valutazione si fonda sugli stessi fatti dichiarati dal contribuente. Inoltre, nel processo tributario è sempre ammesso il deposito di nuovi documenti in appello. Il contribuente perde definitivamente la causa con condanna al pagamento delle spese.
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