Un'azienda sanitaria locale aveva imposto un taglio forfettario del 30% sulla remunerazione variabile dei suoi dirigenti medici, giustificandolo con esigenze di contenimento della spesa. Un dirigente ha contestato tale misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima questa pratica di decurtazione della retribuzione accessoria, stabilendo che la riduzione dei fondi deve basarsi sulla "cristallizzazione" al valore del 2010 e essere proporzionale alla diminuzione del personale, non un taglio percentuale arbitrario. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un corretto ricalcolo.
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