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Criptovalute

Definizione

Rappresentazioni digitali di valore non emesse da un'autorità centrale, utilizzate come mezzo di scambio o per finalità di investimento. La loro natura giuridica può variare a seconda del contesto.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Truffe Online e Autoriciclaggio di Criptovalute: la Cassazione Conferma
Un individuo, dopo aver commesso truffe online, ha utilizzato i proventi illeciti per acquistare criptovalute. Ha impugnato l'ordinanza di custodia cautelare, contestando la competenza territoriale del Tribunale di Milano, la qualificazione dell'atto come autoriciclaggio di criptovalute, l'aggravante della minorata difesa e la misura cautelare. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la competenza milanese, ritenendo l'acquisto di criptovalute attività finanziaria speculativa idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita, configurando l'autoriciclaggio. Ha ribadito l'aggravante per le truffe online e la necessità della custodia cautelare per il pericolo di recidiva.
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Truffa online e Autoriciclaggio Criptovalute: La Cassazione conferma
Un individuo è stato accusato di numerose truffe online e di **autoriciclaggio criptovalute**. L'accusato si presentava come legale per aste giudiziarie inesistenti, inducendo le vittime a versare denaro. Successivamente, impiegava i proventi illeciti per acquistare criptovalute, trasferendo le somme su un conto bancario online. La Corte di Cassazione ha confermato la competenza territoriale del Tribunale di Milano, ritenendo che l'acquisto di moneta virtuale costituisca attività speculativa idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Ha anche ribadito l'aggravante della minorata difesa per le truffe online. Il ricorso dell'accusato è stato dichiarato inammissibile, mantenendo la misura cautelare della custodia in carcere.
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Abusivismo finanziario: anche per crypto e prodotti finti
La Corte di Cassazione conferma la condanna per abusivismo finanziario nei confronti di un promotore che offriva investimenti in criptovalute e prodotti finanziari inesistenti. La sentenza chiarisce che il reato sussiste anche se il prodotto è fittizio, poiché rileva la natura finanziaria del contratto proposto al risparmiatore. Inoltre, viene ribadito che le criptovalute, se offerte con finalità di investimento, rientrano a pieno titolo nella nozione di prodotto finanziario, rendendo l'attività soggetta alla normativa di settore.
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