Definizione
Un telefono cellulare progettato per garantire comunicazioni sicure e protette tramite l'uso di tecniche di crittografia avanzata, rendendo difficile l'intercettazione da parte di terzi.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 38 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2023–2026). Nel 66% dei casi il ricorso è stato rigettato.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 13%
- Rigettato 66%
- Inammissibile 22%
Provvedimenti per anno
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Penale Sez. 339%
- Penale Sez. 432%
- Penale Sez. 629%
Precedenti più richiamati
- Cass. 44882/2023in 5 provvedimenti
- Cass. 1396/2022in 3 provvedimenti
- Cass. S.U. 23755/2024in 15 provvedimenti
- Cass. 1396/2021in 4 provvedimenti
- Cass. S.U. 23756/2024in 12 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un indagato ha impugnato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al narcotraffico, contestando l'inutilizzabilità delle comunicazioni telematiche ottenute dalla Francia. La difesa ha sostenuto la violazione del diritto di difesa per la mancata ostensione degli algoritmi di decifrazione, oltre all'assenza dei presupposti del vincolo associativo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura detentiva. I giudici hanno stabilito che le chat criptate Sky-ECC acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine godono di una presunzione di legittimità sul rispetto dei diritti fondamentali. La mancata ostensione dell'algoritmo non lede le garanzie difensive, non sussistendo rischi di alterazione del messaggio cifrato. La Corte ha inoltre ritenuto solida la motivazione sulla pericolosità sociale e sull'attualità delle esigenze cautelari, escludendo l'incidenza del mero decorso del tempo.
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La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di detenzione illegale di un arsenale di armi da guerra e ricettazione con l'aggravante mafiosa. La difesa contestava l'utilizzabilità probatoria delle chat criptate acquisite all'estero tramite ordine europeo di indagine e l'attribuzione del dispositivo all'indagato. I Supremi Giudici hanno chiarito che i messaggi decrittati dall'autorità giudiziaria straniera sono pienamente utilizzabili come documenti se non risultano violati i diritti fondamentali. Inoltre, elementi precisi come celle telefoniche, targhe di veicoli e impronte digitali hanno confermato l'identità dell'indagato e la destinazione delle armi a favore della cosca criminale. Il ricorso è stato rigettato.
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La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. La difesa contestava la utilizzabilità chat criptate ottenute da un Paese partner dell'Unione Europea tramite Ordine Europeo di Indagine e le intercettazioni svolte da una squadra investigativa comune, lamentando la mancanza di preventiva autorizzazione del giudice e la segretezza dell'algoritmo di decrittazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che le prove già in possesso di autorità giudiziarie straniere possono essere legittimamente acquisite dal Pubblico Ministero italiano senza autorizzazione preventiva del giudice. L'impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non viola i diritti di difesa se la parte interessata non dimostra concrete alterazioni dei dati.
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L'Indagato subisce l'imposizione di una misura cautelare per presunto traffico internazionale di stupefacenti. L'accusa sostiene che l'uomo abbia organizzato le operazioni tramite conversazioni registrate su un telefono criptato. La difesa impugna il provvedimento evidenziando l'assenza di prove sulla reale riconducibilità dell'utenza telefonica al proprio assistito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. I giudici stabiliscono che, in tema di misure cautelari e gravi indizi, il tribunale non può limitarsi ad affermare il coinvolgimento dell'indagato senza spiegare con elementi concreti perché quell'account segreto appartenga proprio a lui. La Cassazione annulla l'ordinanza e dispone un nuovo esame del caso.
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La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per L'Indagato, accusato di associazione finalizzata al narcotraffico. La difesa contestava l'utilizzabilità delle chat scambiate tramite criptofonini, acquisite dall'autorità francese tramite un Ordine Europeo di Indagine, lamentando la mancata traduzione dei documenti francesi e la violazione delle regole sulle intercettazioni. I giudici hanno stabilito la piena utilizzabilità chat SKY ECC. Trattandosi di dati informatici già esistenti e conservati all'estero, si applica la disciplina dell'acquisizione documentale (Art. 234-bis c.p.p.) e non quella delle intercettazioni. Inoltre, la traduzione dei documenti stranieri non è obbligatoria se non sono essenziali per l'accusa. Il ricorso è stato rigettato.
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Il Tribunale di Reggio Calabria confermava la custodia cautelare in carcere per l'Indagato, accusato di far parte di un'associazione dedita al narcotraffico nel porto di Gioia Tauro. La difesa contestava l'utilizzabilità chat criptate provenienti dalla piattaforma SKY ECC, acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine dall'autorità francese, lamentando la mancata conoscenza dell'algoritmo di decrittazione e l'assenza di autorizzazione alle intercettazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che i messaggi già memorizzati su server esteri costituiscono "dati freddi" e la loro acquisizione rientra nell'ambito dei documenti informatici all'estero. Inoltre, vige una presunzione di legittimità per gli atti compiuti dall'autorità straniera, e la mancata conoscenza dell'algoritmo non lede il diritto di difesa.
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Il Tribunale di Reggio Calabria confermava la custodia cautelare in carcere per l'Indagato, accusato di importazione di ingenti quantitativi di droga. La prova principale era costituita da messaggi scambiati sulla piattaforma SKY ECC, acquisiti tramite Ordine Europeo di Indagine dalle autorità francesi, che avevano sequestrato e decifrato i dati da un server. La difesa contestava l'utilizzabilità chat criptate, lamentando la mancata conoscenza dell'algoritmo di decifrazione e l'assenza di consenso degli utenti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'acquisizione di dati informatici conservati all'estero ("dati freddi") è legittima ai sensi dell'articolo 234-bis del codice di procedura penale. Il consenso richiesto è quello dell'autorità straniera che detiene i dati, e non degli utenti. Inoltre, la mancata conoscenza dell'algoritmo non lede il diritto di difesa.
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Il Tribunale di Reggio Calabria confermava la custodia in carcere per L'Indagato, accusato di traffico internazionale di droga. La difesa contestava l'utilizzabilità delle chat criptate Sky ECC, ottenute tramite Ordine Europeo di Indagine dalle autorità francesi, ritenendole intercettazioni illegittime e prive di controllo difensivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la piena utilizzabilità chat Sky ECC. I giudici hanno chiarito che i messaggi già memorizzati su un server estero costituiscono "dati freddi" (documenti informatici) acquisibili ai sensi dell'articolo 234-bis del codice di procedura penale. Non si tratta di intercettazioni in tempo reale, e vige una presunzione di legittimità per le attività svolte dalle autorità straniere. Di conseguenza, la misura cautelare in carcere rimane confermata a causa dell'elevato pericolo di reiterazione del reato.
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Un indagato per associazione finalizzata al traffico internazionale di droga ha contestato la misura della custodia cautelare in carcere. La sua difesa riteneva inutilizzabili i messaggi scambiati tramite una piattaforma protetta, acquisiti dalla Procura italiana tramite Ordine Europeo di Indagine rivolto alle autorità francesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la misura cautelare. I giudici hanno stabilito che l'utilizzabilità chat criptate è pienamente legittima. Nei rapporti di cooperazione giudiziaria tra paesi dell'Unione Europea vige infatti una presunzione di legittimità delle prove raccolte all'estero. Spetta alla difesa dimostrare eventuali violazioni dei diritti fondamentali, non bastando il semplice dubbio sulla mancata conoscenza degli algoritmi di decodifica dei messaggi.
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Il Ricorrente, condannato per associazione di stampo mafioso, ha presentato un ricorso straordinario per errore di fatto contro la sentenza di Cassazione che aveva confermato la sua condanna. La difesa lamentava l'errata valutazione dell'utilizzabilità di chat criptate acquisite all'estero e altri vizi di valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni non riguardavano sviste materiali o errori percettivi nella lettura degli atti, ma esprimevano un dissenso sulle valutazioni logiche e giuridiche compiute nella precedente sentenza. Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per il rimedio straordinario, e il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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La Cassazione ha affrontato il tema della utilizzabilità prove da SkyEcc, i telefoni criptati usati dalla criminalità. Un indagato, accusato di far parte di un'associazione per il traffico di cocaina, aveva contestato l'uso dei messaggi decriptati dall'autorità francese e trasmessi all'Italia. La Corte ha stabilito che queste prove sono pienamente utilizzabili. Non si tratta di nuove intercettazioni da autorizzare, ma di prove già formate all'estero che possono circolare tra Stati UE tramite l'Ordine Europeo di Indagine. L'inutilizzabilità scatta solo se viene dimostrata una violazione dei diritti fondamentali della difesa, ma l'onere di tale prova spetta all'imputato. Il ricorso è stato respinto.
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La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare in carcere per un soggetto indagato per traffico continuato di stupefacenti. Il ricorrente contestava l'identificazione effettuata tramite messaggi su piattaforme criptate e la sussistenza del pericolo di reiterazione, invocando misure meno afflittive. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come la difesa si fosse limitata a riproporre doglianze generiche senza confrontarsi con le motivazioni del Tribunale del Riesame. La decisione ribadisce che la custodia cautelare è necessaria quando la spregiudicatezza del soggetto e i precedenti penali rendono inidonei gli arresti domiciliari.
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La Corte di Cassazione ha confermato la custodia cautelare per un indagato accusato di narcotraffico internazionale, basandosi sull'analisi di messaggi scambiati tramite **criptofonini**. La difesa contestava l'utilizzabilità delle chat acquisite dalle autorità francesi tramite OEI, lamentando la violazione della catena di custodia e dei diritti di difesa. La Suprema Corte ha stabilito che i messaggi già memorizzati sui server sono documenti informatici e non intercettazioni, confermando la piena validità della cooperazione giudiziaria europea e la legittimità della decrittazione effettuata all'estero.
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La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di associazione mafiosa e traffico di cocaina. Il ricorrente contestava l'utilizzo di nuovi elementi indiziari, come immagini di videosorveglianza e dati estratti da criptofonini, nel corso del giudizio di rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di rinvio gode di piena autonomia valutativa e può integrare la motivazione utilizzando nuovi atti prodotti dalle parti, purché idonei a colmare le lacune indicate nella fase rescindente. L'identificazione del soggetto tramite telecamere e soprannomi è stata ritenuta coerente e insindacabile.
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La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato accusato di essere a capo di un'**associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti**. La difesa sosteneva l'assenza di una struttura stabile, ipotizzando un semplice concorso occasionale di persone. Tuttavia, i giudici hanno confermato la validità dell'ordinanza cautelare basata sull'uso di sistemi di messaggistica criptata (Sky-Ecc), sulla disponibilità di veicoli con doppi fondi e sulla gestione di depositi per la droga. La sentenza ribadisce che la pluralità di reati scopo e il mutuo riconoscimento tra i sodali dimostrano l'esistenza di una rodata organizzazione criminale dedita al traffico di ingenti quantitativi di cocaina.
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La Corte di Cassazione ha confermato la custodia in carcere per un indagato di traffico internazionale di droga, rigettando la richiesta di arresti domiciliari avanzata per accudire i figli minori. Il fulcro della decisione risiede nella nozione di assoluta impossibilità della madre di prestare assistenza. La Corte ha stabilito che tale condizione non può essere integrata da semplici difficoltà lavorative o problemi di salute non invalidanti. Nel caso specifico, la gravità dei reati e il rischio di fuga hanno reso la detenzione in carcere l'unica misura idonea.
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La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una misura cautelare per sequestro di persona. La Corte ha ritenuto sufficiente il quadro di gravità indiziaria basato su un video con un messaggio vocale, la concomitanza temporale e i legami tra l'imputato, considerato il mandante, e gli esecutori materiali, nonostante l'analisi fonica non fosse risolutiva.
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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per associazione finalizzata al traffico internazionale di cocaina, confermando la misura cautelare in carcere. La Corte ha stabilito la piena utilizzabilità delle intercettazioni SKY ECC acquisite dalla Francia tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI), qualificandole come acquisizione di prove documentali e non come intercettazioni da autorizzare ex novo. Ha inoltre escluso la violazione del principio del 'ne bis in idem', poiché il procedimento pendente in Belgio non si era concluso con una sentenza definitiva e riguardava fatti parzialmente diversi.
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La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato, confermando la validità delle prove raccolte tramite chat su 'criptofonini' e acquisite da un'autorità estera mediante Ordine Europeo di Indagine (OEI). La sentenza ribadisce i principi delle Sezioni Unite, secondo cui tale acquisizione non necessita di autorizzazione preventiva del giudice italiano. Tuttavia, la Corte ha riqualificato un capo d'imputazione da importazione di droga consumata a tentata, poiché il denaro per l'acquisto era stato trattenuto da intermediari e l'operazione non si era conclusa.
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Un uomo, accusato di narcotraffico internazionale, impugna l'ordinanza di custodia cautelare basata su prove derivanti da intercettazioni SkyEcc acquisite all'estero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la piena utilizzabilità di tali prove. La sentenza chiarisce che l'acquisizione tramite Ordine Europeo di Indagine non costituisce una nuova intercettazione, ma una forma di circolazione probatoria. Viene inoltre confermata la giurisdizione italiana quando una parte, anche minima, della condotta criminale si svolge sul territorio nazionale.
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