Un lavoratore ha chiesto l'ammissione in via privilegiata del suo credito previdenziale, derivante da contributi al Fondo Integrativo Pensioni, nello stato passivo di una banca in liquidazione coatta amministrativa. Dopo vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha stabilito che i crediti per contributi ai fondi di previdenza complementare hanno natura previdenziale ma non godono del privilegio riservato ai crediti di lavoro. Inoltre, ha chiarito che gli interessi e la rivalutazione monetaria su tali crediti si fermano alla data della liquidazione coatta amministrativa, non al deposito dello stato passivo. La Cassazione ha accolto il ricorso della banca su questo punto, rinviando la causa per una nuova decisione.
Continua »