Una banca ha richiesto il rimborso di maggiori imposte versate per l'anno 1984, contestando il calcolo imposto dall'Amministrazione Finanziaria. La controversia riguarda la deducibilità degli interessi passivi e la corretta inclusione degli interessi di mora maturati sui crediti in sofferenza all'interno del rapporto di deducibilità. L'ufficio fiscale aveva negato il rimborso, ritenendo irrilevanti tali interessi non ancora riscossi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della banca, stabilendo che gli interessi moratori, pur se non incassati, costituiscono ricavi maturati nell'esercizio e vanno computati sia al numeratore che al denominatore della formula. Di conseguenza, la sentenza è stata cassata con rinvio per il ricalcolo delle imposte dovute.
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