Un'Azienda Agricola ha contestato una cartella esattoriale INPS per crediti contributivi non versati per lavoratori agricoli. L'Azienda sosteneva l'inesistenza dei lavoratori o la natura commerciale della sua attività. La Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione, rilevando che le contestazioni erano tardive e generiche. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che la Prova del Credito Contributivo INPS, basata sui registri informatici (modelli DMAG), è valida. L'efficacia probatoria di tali documenti sussiste se l'azienda non li disconosce in modo specifico e circostanziato. L'Azienda non ha fornito tale disconoscimento, perdendo la causa e dovendo pagare i contributi e le spese legali.
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