L'Amministrazione Finanziaria contestava l'esterovestizione societaria di una compagnia di navigazione estera, ritenendola un guscio vuoto creato per evadere l'IVA su servizi di gestione navale forniti da una società italiana. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la società estera possedeva una reale sostanza economica, con uffici, 52 dipendenti e mezzi operativi nello Stato estero. Poiché dal 2010 le prestazioni di servizi B2B sono tassate nel luogo del committente, la residenza effettiva all'estero esclude l'imponibilità IVA in Italia. La Corte ha ribadito che la scelta di una giurisdizione fiscale più vantaggiosa è legittima nell'Unione Europea, a condizione che lo stabilimento sia reale e non una costruzione di puro artificio priva di operatività tangibile.
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