La Corte di Cassazione ha stabilito che per un ex pilota militare, transitato al settore privato senza aver maturato il diritto a pensione, si applica la costituzione della posizione assicurativa e non la ricongiunzione. Questa ordinanza chiarisce che il trasferimento dei contributi previdenziali dalla gestione pubblica a quella privata avviene d'ufficio e senza interessi a carico dell'ente di provenienza, respingendo il ricorso del lavoratore.
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