Un'azienda vinicola si è vista negare la deduzione di costi per acquisti da un fornitore fittizio. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20753/2025, ha respinto il ricorso dell'azienda, stabilendo che in caso di costi da operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente che la merce sia reale. Il contribuente deve anche dimostrare la certezza e l'inerenza dei costi. La grave negligenza nei controlli sul fornitore è stata considerata prova della partecipazione alla frode, rendendo i costi indeducibili.
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