Una cooperativa committente ha contestato una richiesta di pagamento basata sui costi minimi autotrasporto. La Corte d'Appello ha accolto la richiesta, distinguendo tra le tariffe fissate dall'Osservatorio di settore (invalidate dal diritto UE) e quelle transitorie stabilite dal Ministero, ritenute valide. La Corte di Cassazione ha confermato questa interpretazione, respingendo il ricorso della cooperativa e chiarendo che le tariffe ministeriali, a differenza di quelle associative, non violano i principi di concorrenza. Le questioni procedurali sollevate sono state giudicate inammissibili.
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