L'Agenzia delle Entrate contestò la deducibilità di ingenti costi di sponsorizzazione sostenuti da un'Azienda nel 2003, ritenendoli **antieconomici** e irragionevoli. La Commissione Tributaria Regionale diede ragione all'Agenzia, confermando l'avviso di accertamento per IVA, IRES e IRAP. L'Azienda ricorse in Cassazione, sostenendo l'omesso esame di fatti e vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Azienda, confermando la legittimità dell'accertamento fiscale. Ha ribadito che l'antieconomicità dei costi può giustificare la ripresa a tassazione, specialmente se sproporzionati rispetto agli utili.
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