Una società operante nel settore del gioco lecito ha impugnato un avviso di accertamento derivante da un accertamento a tavolino, sostenendo la nullità dell'atto per mancata notifica del processo verbale di constatazione e violazione del termine di 60 giorni per le osservazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le garanzie previste dallo Statuto del Contribuente, inclusa la redazione del verbale e il termine dilatorio, si applicano esclusivamente alle verifiche effettuate presso i locali del contribuente. Nel caso di controlli documentali svolti presso gli uffici dell'Agenzia, l'amministrazione non è obbligata a emettere un verbale prima dell'avviso di accertamento.
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