Un uomo ha richiesto il rimborso per i lavori di ristrutturazione eseguiti sulla casa di proprietà esclusiva dell'ex compagna. Il Tribunale di Trento ha respinto la domanda, qualificando le prestazioni come adempimento di un'obbligazione naturale. La decisione si fonda sul principio di proporzionalità, considerando la lunga durata della relazione e le condizioni economiche dell'uomo, che rendevano la spesa non eccessiva nel contesto del rapporto affettivo.
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