Il Giudice di pace condanna un cittadino straniero a un'ammenda di cinquemila euro per ingresso e soggiorno irregolare sul territorio nazionale. La difesa propone appello contro la decisione, ma la legge esclude l'appello per le sole pene pecuniarie. Il Tribunale trasforma quindi l'atto in ricorso per Cassazione. La Suprema Corte dichiara l'impugnazione inammissibile. Il difensore ha depositato l'atto prima di ottenere l'iscrizione all'albo dei cassazionisti, avvenuta soltanto alcuni giorni dopo. La conversione dell'atto non sana la mancanza del titolo abilitativo al momento della notifica o del deposito. Per questo difetto insuperabile, i giudici confermano la condanna penale e impongono all'imputato il pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro alla cassa delle ammende.
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