La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un Pubblico Ministero contro l'annullamento di un sequestro preventivo di un'area di cantiere. La questione centrale riguardava la data di decorrenza del termine annuale per l'inizio dei lavori. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale del riesame, secondo cui il termine decorre non dal rilascio del titolo, ma dalla successiva stipula della convenzione edilizia, qualora questa sia una condizione per il perfezionamento del titolo stesso. Tale valutazione è stata considerata un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
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