Alcuni dipendenti di un istituto bancario, impiegati presso lo sportello interno alla Camera dei Deputati, hanno chiesto di includere le indennità corrisposte da quest'ultima nell'imponibile contributivo e nel calcolo del TFR. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, confermando che tali somme non rientrano nell'imponibile contributivo. La Corte ha chiarito che l'imponibilità fiscale non coincide automaticamente con quella previdenziale. Le indennità erogate da un soggetto terzo (la Camera dei Deputati) non hanno causa diretta nel rapporto di lavoro con la banca, ma costituiscono un'obbligazione esterna. Di conseguenza, non fanno parte della retribuzione utile per i contributi e per la liquidazione. La banca, essendosi costituita in ritardo, non ha ottenuto il rimborso delle spese di lite.
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