Un portiere notturno impiegato presso un albergo ha richiesto giudizialmente il pagamento delle differenze retributive per il lavoro straordinario e supplementare prestato. La società datrice di lavoro sosteneva che le ore notturne costituissero lavoro discontinuo, caratterizzato da momenti di inattività e sonno, escludendo così l'eccedenza oraria. La Corte d'Appello ha invece accertato che il dipendente era tenuto a restare costantemente a disposizione per l'intera durata del turno notturno (dalle 23:00 alle 7:00). Di conseguenza, l'intero periodo di presenza integra lavoro effettivo. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, respingendo il ricorso della società alberghiera e sancendo il diritto del lavoratore a percepire i compensi per lavoro straordinario.
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