Un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, sostenendo che la notifica PEC mittente fosse nulla perché l'indirizzo dell'agente di riscossione non era presente nei registri pubblici. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la notifica è valida se, nonostante l'irregolarità, ha raggiunto il suo scopo, permettendo al destinatario di ricevere l'atto e di difendersi pienamente. La Corte ha sottolineato che le regole più stringenti sulla provenienza da registri ufficiali si applicano principalmente all'indirizzo del destinatario, non a quello del mittente.
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