Una società di trasporti, agendo come sub-vettore, ha consegnato della merce ma il destinatario finale si è rifiutato di pagare, avendo già saldato il corrispettivo al vettore principale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del sub-vettore, chiarendo che nel subappalto trasporto, chi esegue materialmente la consegna non può pretendere il pagamento dal destinatario, con cui non ha un legame contrattuale. L'accettazione della merce non crea un'obbligazione diretta verso il sub-vettore.
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