L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'adesione di una società alla liquidazione IVA di gruppo, ritenendo insussistente il requisito del controllo. La capogruppo deteneva il 75% della controllata in modo indiretto, tramite due società intermedie interamente possedute, ciascuna titolare del 37,5%. L'amministrazione sosteneva che la partecipazione superiore al 50% dovesse far capo a un unico soggetto intermedio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, stabilendo che il controllo indiretto è valido anche se frazionato tra più società intermedie interamente controllate. Ciò che conta è la sostanza economica e l'esistenza di un potere decisionale unitario in capo alla capogruppo. Di conseguenza, le società vincono la causa e l'adesione alla procedura viene confermata.
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