Un'azienda ha ricevuto un avviso di accertamento IVA basato su un controllo 'a tavolino'. L'azienda ha contestato l'atto, sostenendo la violazione del contraddittorio endoprocedimentale perché l'Agenzia non aveva rispettato il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del Contribuente. La Corte di Cassazione ha dato ragione all'Amministrazione Finanziaria. Ha stabilito che il termine dilatorio di 60 giorni è una garanzia che si applica solo in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso la sede del contribuente. Non si applica, invece, ai controlli 'a tavolino', per i quali il dialogo tra le parti è già in corso tramite scambi documentali. Di conseguenza, l'atto è stato ritenuto valido.
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