L'Azienda ha intimato un licenziamento individuale a un Lavoratore, accusandolo di aver timbrato il badge d'ingresso per una collega assente. Per dimostrare l'infrazione, l'Azienda ha utilizzato i dati del sistema di rilevazione delle presenze. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il provvedimento poiché i controlli automatici a distanza erano privi di accordo sindacale o autorizzazione amministrativa, rendendo i dati inutilizzabili. Mancando altre prove della condotta contestata, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, confermando la reintegra del Lavoratore e il risarcimento del danno, ribadendo che i controlli tecnologici non autorizzati non possono fondare un licenziamento.
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