Un'Azienda e il suo Socio hanno impugnato la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale, scaturita da un'istanza di un creditore per debiti tributari non pagati. L'Azienda contestava vizi di notifica, l'insussistenza dei requisiti per la dichiarazione di fallimento e l'avvenuta cessazione dell'attività. La Corte d'Appello ha respinto il reclamo, precisando che la mera cancellazione da un albo artigiano non equivaleva alla cessazione dell'attività e che l'Azienda non aveva fornito le prove necessarie. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo l'importanza dell'onere di allegazione dei documenti nel reclamo fallimentare e confermando che la dichiarazione di fallimento non richiede un accertamento definitivo del credito, ma una valutazione incidentale.
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