Un professionista ha chiesto il pagamento del proprio compenso per la ristrutturazione di un albergo. La società committente si è opposta, contestando la parcella e richiedendo il risarcimento danni per vizi dell'opera. Durante la causa, la committente ha venduto a terzi sia l'azienda sia l'immobile ristrutturato, dichiarando nel contratto che i locali erano in buono stato di manutenzione. La Corte d'Appello ha condannato la società a saldare il compenso e ha respinto la richiesta risarcitoria, non sussistendo una reale perdita patrimoniale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. Chi vende il bene e incassa il prezzo senza subire svalutazioni commerciali non deve più sostenere i costi di riparazione e, di conseguenza, perde ogni diritto a pretendere il risarcimento economico.
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