L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a una società sportiva dilettantistica in liquidazione per le somme versate a quattro istruttori sportivi e sette addetti all'accoglienza. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo basandosi sulla mera affiliazione della società al CONI. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS relativamente agli istruttori, stabilendo che la semplice affiliazione formale non basta per ottenere l'esenzione. Per l'applicazione dell'agevolazione sui contributi previdenziali istruttori sportivi, il giudice deve verificare concretamente che l'attività dell'associazione sia effettivamente senza scopo di lucro e che le prestazioni degli istruttori non abbiano carattere professionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questi requisiti.
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