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Contributi Previdenziali Istruttori Sportivi

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contributi previdenziali istruttori sportivi: cassa e sanzioni
Una società di gestione di palestre ha versato i contributi per i propri collaboratori sportivi alla Gestione Separata anziché alla gestione spettacolo (ex ENPALS). L'ente previdenziale ha contestato l'irregolarità e richiesto il pagamento integrale dei contributi omessi e le sanzioni per evasione. La Corte di Cassazione ha chiarito che i contributi previdenziali istruttori sportivi operanti negli impianti fitness devono confluire obbligatoriamente nella cassa dello spettacolo. Il versamento a una gestione errata non cancella il debito verso l'ente competente. La società perde la causa ed è condannata a pagare le somme dovute, le sanzioni e le spese legali.
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Contributi previdenziali istruttori sportivi: CONI non basta
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a una società sportiva dilettantistica in liquidazione per le somme versate a quattro istruttori sportivi e sette addetti all'accoglienza. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo basandosi sulla mera affiliazione della società al CONI. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS relativamente agli istruttori, stabilendo che la semplice affiliazione formale non basta per ottenere l'esenzione. Per l'applicazione dell'agevolazione sui contributi previdenziali istruttori sportivi, il giudice deve verificare concretamente che l'attività dell'associazione sia effettivamente senza scopo di lucro e che le prestazioni degli istruttori non abbiano carattere professionale. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame di questi requisiti.
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Contributi istruttori sportivi: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una società sportiva dilettantistica, confermando l'obbligo di versare i contributi previdenziali per i propri istruttori sportivi e addetti alla segreteria. La Corte ha stabilito che l'esenzione contributiva si applica solo a prestazioni genuinamente dilettantistiche e non professionali. Spetta alla società dimostrare la sussistenza di tali requisiti, non essendo sufficiente la sola iscrizione al CONI. L'ordinanza chiarisce i criteri per distinguere il lavoro autonomo occasionale da quello professionale e subordinato nel contesto sportivo.
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