Una società sportiva dilettantistica ha contestato la richiesta di versamento dei contributi per i propri istruttori, sostenendo di averne diritto all'esenzione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che la semplice iscrizione al registro del CONI non è sufficiente a garantire l'esonero. La Corte ha chiarito che l'onere di dimostrare la natura effettivamente dilettantistica e non commerciale dell'attività ricade sulla società stessa. In assenza di tale prova, l'obbligo di versare i contributi istruttori sportivi rimane valido.
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