Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni eseguite per conto del Servizio Sanitario Nazionale. L'Azienda Sanitaria si è opposta evidenziando la mancanza di un accordo formale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della struttura privata, confermando che il rapporto con la Pubblica Amministrazione richiede obbligatoriamente un contratto scritto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità. Tale requisito formale è necessario anche durante il regime di accreditamento provvisorio e non può essere sostituito da comportamenti concludenti o accordi verbali. Di conseguenza, senza un documento firmato da entrambe le parti, la struttura privata non ha diritto a ricevere alcun compenso per le prestazioni erogate, e il giudice può rilevare questa mancanza in ogni stato e grado del processo.
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