Un investitore ha ottenuto la restituzione di somme per operazioni finanziarie eseguite in assenza di un contratto-quadro scritto. La banca si è opposta invocando la mala fede del cliente (nullità selettiva), ma la sua difesa è stata respinta. La Corte di Cassazione ha confermato che, per contrastare la nullità selettiva, l'intermediario ha un preciso onere di allegazione: deve affermare specificamente che i guadagni complessivi del cliente hanno superato le perdite. La semplice produzione di documenti, senza una formale allegazione, non è sufficiente a fondare l'eccezione né a giustificare una CTU esplorativa.
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