La Corte d'Appello di Venezia ha confermato la condanna di un'azienda al pagamento del corrispettivo per la creazione di un sito web, rigettando le sue lamentele. La Corte ha qualificato il rapporto come contratto d'opera, sottolineando che l'eccezione di inadempimento del cliente era generica e contraria a buona fede, dato che il sito risultava funzionante e che lo stesso consulente tecnico del cliente ne aveva inizialmente attestato la qualità. È stato ribadito che non si può rifiutare il pagamento sulla base di contestazioni pretestuose e sollevate solo in sede giudiziale.
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