Un'azienda proprietaria di una betonpompa ha concesso il macchinario con la formula del noleggio a caldo a un'impresa utilizzatrice. Durante i lavori in Congo, un incendio causato dal guasto di un tubo flessibile ha provocato la solidificazione del calcestruzzo all'interno del mezzo, rendendolo inservibile. Il proprietario ha richiesto il pagamento dei canoni e dei costi di trasporto per il rientro in Italia. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo iniziale, escludendo la responsabilità dell'utilizzatore per lo svuotamento del mezzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del proprietario, confermando che l'interpretazione del contratto di noleggio spetta ai giudici di merito e che il ricorso non ha dimostrato violazioni delle regole di interpretazione contrattuale. L'utilizzatore ha quindi vinto definitivamente la causa.
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