Un artigiano acquistava un escavatore tramite un'operazione che prevedeva l'intervento di una società di leasing. Nonostante la consegna del mezzo, l'artigiano non firmò il verbale di consegna e collaudo e denunciò i vizi dell'escavatore con notevole ritardo. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando che l'operazione, data la mancata sottoscrizione del verbale e il comportamento dell'artigiano, configurava una compravendita diretta. Di conseguenza, l'artigiano era soggetto ai termini di legge per la **decadenza denuncia vizi**, non rispettati. La domanda contro la società di leasing è stata dichiarata inammissibile per tardività.
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