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Contratto Di Appalto Privato

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contratto di appalto privato: varianti e penale per ritardo
Un'azienda committente si oppone al decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa edile per il pagamento di lavori di ristrutturazione, lamentando vizi e chiedendo l'applicazione della penale per il ritardo nella consegna. I giudici di merito riducono la somma dovuta ma escludono la penale, ritenendo che le varianti in corso d'opera abbiano annullato i termini di consegna originari. La Cassazione accoglie il ricorso dell'azienda. La Corte stabilisce che, in un contratto di appalto privato, il giudice non può recepire acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio se contestata specificamente. Inoltre, per escludere la penale da ritardo, il giudice deve verificare se le varianti apportate siano effettivamente così importanti da stravolgere il piano dei lavori originario. La sentenza viene cassata con rinvio.
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Contratto di appalto privato: prova del credito
La Corte d'Appello ha esaminato un caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un contratto di appalto privato. Mentre il primo grado aveva revocato l'ingiunzione per difetto di prova, la Corte ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo il credito per i lavori la cui esecuzione era stata ammessa dal committente attraverso comunicazioni scritte, nonostante le testimonianze contraddittorie su altre porzioni di opere.
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Contratto di appalto privato: firma falsa ma il debito resta
Una società committente si oppone al pagamento di lavori edilizi, contestando l'autenticità del contratto scritto. I giudici confermano il debito, ritenendo che l'esistenza del contratto di appalto privato possa essere provata con altri mezzi, non essendo richiesta la forma scritta per la sua validità. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della committente. La Suprema Corte ribadisce che il contratto di appalto privato non necessita della forma scritta ad substantiam e che la sua esistenza può essere dimostrata attraverso prove indirette, come perizie tecniche e fatture. Di conseguenza, la committente perde la causa e deve pagare i lavori eseguiti.
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