Un lavoratore impugnava il licenziamento, ma la sua domanda veniva dichiarata improcedibile per non aver esperito la conciliazione obbligatoria nella sede prevista dal CCNL. La Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che se il tentativo di conciliazione si è comunque svolto in una sede istituzionale (l'Ispettorato del Lavoro) con la partecipazione di entrambe le parti, l'obiettivo della norma è raggiunto. Dichiarare l'improcedibilità in questo caso è una sanzione sproporzionata che lede il diritto di accesso alla giustizia. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per l'esame nel merito.
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