Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un'opposizione a decreto ingiuntivo basata sulla presunta nullità di una fideiussione omnibus. La sentenza chiarisce la distinzione temporale per l'applicazione della nullità parziale legata allo schema ABI: la prova dell'intesa anticoncorrenziale è presunta solo per i contratti antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005. Per quelli successivi, l'onere della prova ricade sul garante. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la clausola 'a semplice richiesta' è sufficiente a impedire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Di conseguenza, pur revocando il decreto ingiuntivo originario a causa di pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, ha condannato i garanti al pagamento del debito residuo.
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