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Contratto Autonomo Di Garanzia

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Provvedimenti

Contratto autonomo di garanzia: differenze e limiti
Una società e il suo garante hanno citato in giudizio un istituto di credito, contestando la nullità per anatocismo di clausole presenti in un contratto di conto corrente e in un mutuo con ammortamento alla francese. Il Tribunale ha respinto le domande, chiarendo la legittimità della capitalizzazione degli interessi di mora dopo la riforma del 2016 e l'assenza di anatocismo intrinseco nell'ammortamento alla francese. Di particolare rilievo è l'analisi sul contratto autonomo di garanzia, con la quale il giudice ha affermato il diritto del garante di sollevare eccezioni sulla nullità del contratto principale, accogliendo però la domanda riconvenzionale della banca e condannando i ricorrenti al pagamento del debito.
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Fideiussione omnibus: la nullità parziale non salva
Il Tribunale di Torino si è pronunciato su un'opposizione a decreto ingiuntivo basata sulla presunta nullità di una fideiussione omnibus. La sentenza chiarisce la distinzione temporale per l'applicazione della nullità parziale legata allo schema ABI: la prova dell'intesa anticoncorrenziale è presunta solo per i contratti antecedenti al provvedimento della Banca d'Italia del 2005. Per quelli successivi, l'onere della prova ricade sul garante. Inoltre, il Tribunale ha stabilito che la clausola 'a semplice richiesta' è sufficiente a impedire la decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. Di conseguenza, pur revocando il decreto ingiuntivo originario a causa di pagamenti parziali avvenuti in corso di causa, ha condannato i garanti al pagamento del debito residuo.
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Contratto autonomo di garanzia: la decisione del Tribunale
Un'azienda e il suo garante si oppongono a un decreto ingiuntivo bancario. Il Tribunale distingue le posizioni: accoglie l'opposizione dell'azienda, ricalcolando il debito, ma la rigetta per il garante, qualificando la sua obbligazione come un contratto autonomo di garanzia. La clausola 'a prima richiesta' si rivela decisiva, escludendo l'applicazione dell'art. 1957 c.c. e la possibilità per il garante di sollevare eccezioni.
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