La Cassazione ha stabilito che un finanziamento socio erogato a una società già palesemente insolvente, non per salvarla ma per ritardarne il fallimento, è una prestazione contraria al buon costume. Di conseguenza, le somme non possono essere restituite (soluti retentio). Il caso distingueva tra la disciplina della postergazione ex art. 2467 c.c., inapplicabile a una grande società quotata, e l'immoralità del finanziamento stesso che ne causa la non ripetibilità.
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