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Contraffazione per equivalente

Definizione

Violazione di un brevetto che si verifica quando un prodotto, pur non essendo identico a quello brevettato, svolge la stessa funzione con mezzi simili per ottenere lo stesso risultato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Contraffazione di brevetto e calcolo dei danni
Una società titolare di una privativa industriale su scaffalature componibili ha convenuto in giudizio un'azienda concorrente per accertare la contraffazione di brevetto. I giudici di merito hanno confermato l'illecito per equivalente, rideterminando però il danno patrimoniale al valore della giusta royalty del 5% e sottraendo erroneamente da tale importo le spese di assistenza tecnica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società concorrente, confermando la piena sussistenza della contraffazione e la validità del criterio di calcolo della royalty. I giudici di legittimità hanno invece accolto il ricorso dell'azienda titolare: la detrazione delle spese tecniche dal compenso dovuto per l'uso illecito costituisce un errore logico e giuridico, poiché tali costi rappresentano una voce autonoma che non può ridurre la quantificazione del risarcimento base.
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Contraffazione per equivalente: quando il brevetto non basta
Il Titolare del Brevetto ha citato in giudizio la Società Concorrente accusandola di contraffazione di un brevetto relativo a un macchinario per la movimentazione del tabacco. La Corte d'Appello ha escluso la contraffazione per equivalente poiché l'impianto concorrente mancava di elementi essenziali, come i sistemi di impilamento, utilizzando invece una tecnologia aerea nota e strutturalmente diversa. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare, confermando che per configurare la contraffazione per equivalente non basta una somiglianza generica, ma occorre che le varianti svolgano la stessa funzione, nello stesso modo, per ottenere lo stesso risultato. La Società Concorrente vince definitivamente la causa e il Titolare del Brevetto deve rimborsare le spese legali.
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Contraffazione per equivalenti: Tutor autostradale salvo
La Titolare del Brevetto ha fatto causa alla Società Autostradale chiedendo il risarcimento danni per la presunta contraffazione del proprio brevetto del 1999, relativo a un sistema di controllo del traffico. Secondo l'attrice, il sistema di rilevamento della velocità (Tutor) installato dalla convenuta violava la sua privativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Titolare del Brevetto, confermando che non vi è stata alcuna contraffazione per equivalenti. I due sistemi, infatti, risolvono lo stesso problema tecnico (rilevare la velocità dei veicoli) ma utilizzano tecnologie del tutto differenti e non equivalenti: raggi ottici posteriori per il brevetto originario e spire magnetiche sotto l'asfalto per il sistema autostradale. Di conseguenza, la Società Autostradale non ha violato alcun diritto di brevetto e la Titolare del Brevetto è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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Tasca Brevettata vs Pince: No alla Contraffazione per Equivalenti
Un'azienda di moda, titolare di un brevetto per una speciale tasca di pantalone, ha citato in giudizio un'azienda concorrente. Quest'ultima produceva un pantalone con un effetto estetico simile, ma ottenuto con una tecnica diversa (una 'pince' invece di una sovrapposizione di cuciture). La Corte di Cassazione ha escluso la violazione del brevetto, stabilendo che non si trattava di **contraffazione per equivalenti**. Secondo i giudici, l'adozione di una soluzione tecnica differente per raggiungere un obiettivo simile non costituisce una violazione, se non riproduce gli elementi essenziali rivendicati dal brevetto. La Corte ha dato ragione all'azienda concorrente.
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Contraffazione per equivalente: limiti e tutele
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi relativi a una complessa controversia in materia di brevetti per modelli di utilità nel settore della pulizia domestica. Il cuore della decisione riguarda la contraffazione per equivalente, esclusa dai giudici di merito poiché il prodotto concorrente presentava differenze strutturali e funzionali tali da non poter essere considerato una mera variante dell'idea inventiva originale. La Corte ha inoltre confermato la validità parziale del brevetto e ha escluso la concorrenza sleale per l'invio di diffide ai distributori, non ravvisando l'elemento soggettivo della colpa nella condotta della società titolare del modello.
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Contraffazione brevetto: limiti di interpretazione
Un'azienda del settore bevande ha citato in giudizio una concorrente per contraffazione brevetto, sostenendo che il design di una sua bottiglia violasse un proprio brevetto. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha respinto il ricorso. La sentenza chiarisce che l'ambito di protezione di un brevetto è definito dalle sue rivendicazioni, interpretate restrittivamente alla luce di descrizione e disegni. È stata esclusa anche la contraffazione per equivalenti, poiché la bottiglia concorrente utilizzava una soluzione tecnica diversa, e non equivalente, per ottenere lo stesso risultato di rigidità.
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Brevetto europeo: validità e traduzione inesatta
Una società produttrice di pannelli per l'edilizia ha impugnato una sentenza di primo grado che l'aveva condannata per contraffazione di un brevetto europeo. I motivi di appello si basavano sulla presunta scadenza del brevetto, qualificato come modello di utilità, e sulla nullità derivante da una traduzione italiana inesatta che ne ampliava la portata. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso, confermando la validità del brevetto europeo. Ha chiarito che la legge permette la correzione di una traduzione errata e che il testo di riferimento resta quello originale. La Corte ha inoltre precisato che, sebbene il brevetto avesse caratteristiche simili a un modello di utilità, si trattava di un valido brevetto d'uso, non soggetto alla scadenza decennale dei modelli.
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