Una società di costruzioni aveva ottenuto l'annullamento di un avviso di accertamento poiché il giudice di merito aveva ritenuto violato l'obbligo di contraddittorio preventivo, credendo che l'atto fosse basato sugli studi di settore. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, specificando che si trattava di un accertamento analitico-induttivo, fondato su una pluralità di elementi come la gestione antieconomica e la cessione di immobili a valore anomalo. In tale contesto, gli studi di settore erano solo uno degli indizi e non il fondamento dell'atto, rendendo inapplicabile l'obbligo di contraddittorio specifico per quella procedura. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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