Una struttura sanitaria privata si opponeva alla riduzione dei pagamenti da parte di un'ASL. La Corte d'Appello, di sua iniziativa, dichiarava nullo il contratto tra le parti per difetto di forma scritta. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice, prima di decidere su una questione di nullità rilevata d'ufficio, deve obbligatoriamente stimolare il dibattito tra le parti, garantendo il principio del contraddittorio.
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