La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la nullità di un avviso di rettifica relativo all'imposta di registro su una cessione di ramo d'azienda. La controversia nasce dal mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto per il contraddittorio preventivo dopo la consegna del verbale di constatazione. I giudici hanno stabilito che, qualora l'accertamento derivi da accessi o verifiche presso i locali del contribuente, l'obbligo di attendere il termine dilatorio si applica anche ai tributi non armonizzati come l'imposta di registro. Fondamentale è il principio secondo cui tale nullità ha natura oggettiva e si estende a tutti i coobbligati solidali, anche se non direttamente sottoposti alla verifica fisica nei propri locali.
Continua »