La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso presentato da una Parte Offesa contro un'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. Il ricorso contestava sia il merito della decisione sia presunti vizi procedurali. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso archiviazione. Ha chiarito che, a seguito della Legge 103/2017, le ordinanze di archiviazione emesse dopo un'udienza camerale non sono più impugnabili direttamente in Cassazione, ma devono essere reclamate davanti al tribunale monocratico, e solo per specifiche nullità legate al mancato rispetto del contraddittorio formale. La decisione ha comportato la condanna della Parte Offesa al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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